E’ noto a tutti come amministrare diligentemente un condomino, specie se composto da numerosi enti, sia compito non certo facile. Balzano nell’immaginario collettivo, infatti, certe scene di aspre liti fra condomini, come quelle per il parcheggio delle autovetture private sugli spazi comuni, oppure per l’emissione di rumori molesti in orari riservati al riposo. Se, dunque, la convivenza condominiale può risultare talvolta una messa alla prova delle proprie capacità di tolleranza, non meno impegnativo è saper gestire in modo corretto l’interesse del condominio complessivamente considerato.
Può quindi accadere che un amministratore poco incline all’adempimento del proprio mandato con rappresentanza (essendo di tale natura il rapporto giuridico creatosi fra lo stesso e i vari condomini a seguito di nomina assembleare) si renda responsabile di taluni comportamenti, attivi od omissivi, che minano irreversibilmente il rapporto fiduciario fino a condurlo alla sua estinzione.
Ma come è possibile arrivare a tanto? Quali sono gli strumenti di legge applicabili per “licenziare” l’amministratore infedele?
Per rispondere a queste domande occorre capire quali siano il tipo e l’entità delle inadempienze dallo stesso compiute. L’art. 1129 c.c. prevede un elenco dei casi in cui l’amministratore può essere revocato, nonché due strumenti per ottenere tale risultato: tramite delibera assembleare ovvero, su ricorso di ciascun condomino, a seguito di intervento dell’Autorità giudiziaria. In quest’ultima ipotesi, tuttavia, i casi di gravi irregolarità previste e poste in essere dall’amministratore non sono da considerarsi tassative, con ciò consentendo la legge al Giudice di poter valutare caso per caso la fondatezza delle ragioni addotte a sostegno dei comportamenti denunciati.
In ogni caso è bene premunirsi di solide prove: perciò, prima di chiedere la convocazione di una assemblea avente, come ordine del giorno, “votazione su revoca dell’amministratore” ovvero prima di rivolgersi ad un Avvocato per la predisposizione del relativo ricorso al Tribunale, occorre essere in possesso di adeguati elementi probatori in grado di sostenere e convincere l’organo decidente sull’effettiva mala gestio tenuta dall’amministratore e gli eventuali danni in conseguenza di essa patiti.